mercoledì 24 febbraio 2010

RICORSO ACF FERMIGNANESE - SPORTLAND

LEGA REGIONALE CALCIO MARCHE SETTORE DISCIPLINARE Giudice d’appello Stagione Sportiva 2009 – 2010 Comunicato Ufficiale N° 9 / S.D. del 23 / 02 / 2010 Si trascrive integralmente il testo delle decisioni del Giudice d’appello relative alla riunione tenutasi in Ancona il 22 febbraio 2010. " RICORSI DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO FEMMINILE FERMIGNANESE E DELL’ASSOCIAZIONE SPORTI-VA SPORTLAND AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERMIGNANESE – SPORTLAND DEL 28.01.2010 (Delibera del Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino – Comunicato Ufficiale n. 12 del 2.02.2010 – Calcio a 5 femminile). L’arbitro della gara di Calcio a 5 femminile Fermignanese – Sportland, disputata al Palaroller di Fermignano (PU) il 28 gennaio 2010, terminata con il risultato di 6 – 5 a favore delle padrone di casa, riferì col suo rapporto di aver fatto disputare l’incontro malgrado il terreno di gioco risultasse particolarmente scivoloso con reale pericolo per l’incolumità delle giocatrici. Dagli elenchi allegati al referto, risultò inoltre presente per l’A.C.F. Fermignanese, con l’incarico di dirigente addetto all’arbitro, benché squalificato, il Sig. Carobini Gabriele. Con decisione assunta dal Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino in data 2 febbraio 2010, veniva disposta la non omologazione del risultato della partita ordinandone la ripetizione, veniva inflitta all’A.C.F. Fermignanese l’ammenda di € 35,00 e il dirigente Carobini Gabriele veniva squalificato per una ulteriore giornata di gara (Artt. 39, 110, 139 RD). Contro tale decisione hanno proposto appello avanti a questo Giudice entrambe le Associazioni interessate. L’A.C.F. Fermignanese chiede la conferma del risultato acquisito sul campo, nonché l’annullamento dell’ammenda e della squalifica al proprio dirigente. L’A.S. Sportland, a sua volta, chiede l’irrogazione della punizione sportiva alla società avversaria, per la presenza in distinta del Carobini. I due appelli, concernendo la stessa decisione, debbono essere riuniti. Il ricorso della A.C.F. Fermignanese merita parziale accoglimento mentre va respinto quello della A.S. Sportland. Ritiene il Giudice d’appello che il tardivo ravvedimento del direttore di gara circa la "praticabilità" del terreno di gioco, forse tale da avere alterato il regolare andamento della partita, non può essere valutato in questa sede, in assenza di qualsivoglia riserva presentata all’arbitro: scritta – prima dell’inizio della gara – o verbale – nel corso della stessa – presentata in questo caso dal Capitano di una squadra alla presenza del Capitano avversario. In sostanza l’arbitro ha portato a termine la gara, nonostante qualche scivolone di troppo con conseguenti contatti tra le atlete, avallando vieppiù il convincimento di questo giudice circa la regolarità della stessa. Per quanto riguarda l’ammenda (ex Art. 110 RD), questa trova ora collocazione nell’Art. 101 RD (Edizione 2009 della Normativa Generale). Non può trovare invece accoglimento la richiesta formulata dall’A.S. Sportland, perché palesemente infondata. L’Art. 40/b RD non prevede nel modo più assoluto che la partecipazione alla gara di tesserati squalificati, con funzioni di dirigenti, costituisce ostativo alla regolarità della stessa; l’infrazione è infatti sanzionata dagli Artt. 101 e 139 RD e non dall’Art. 110 RD. Per i suesposti motivi il Giudice d’appello, in parzialmente accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Associazione Calcio Femminile Fermignanese di Fermignano (PU), dispone l’omologazione della gara con il punteggio di 6 – 5 a favore dell’A.C.F. Fermignanese, conseguito sul campo; riduce l’ammenda inflitta in prima istanza all’A.C.F. Fermignanese ad € 25,00; conferma la squalifica inflitta in prima istanza al tesserato Carobini Gabriele dell’A.C.F. Fermignanese. Respinge, perché infondato, il ricorso presentato dall’A.S. Sportland di Fano (PU). Ordina la restituzione della cauzione versata dall’A.C.F. Fermignanese e ordina incamerarsi la cauzione versata dall’A.S. Sportland. Dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega provinciale calcio Uisp di Pesaro Urbino per gli adempimenti di cui all’articolo 95 lettera a) comma 2 R.D. Il Giudice d’appello " Pubblicato in Ancona il 23 febbraio 2010 Il Presidente Franco Coacci

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